Art.1)
Come previsto dall’art.15 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione dell’Assistente Spirituale dell’Associazione, che di diritto appartiene al Consiglio Direttivo.
Sono ammesse le auto-candidature e la proposta di una lista istituzionale di candidati predisposta dal Presidente e dall’Assistente Spirituale dell’Associazione. Tale proposta deve essere formulata ponendo particolare attenzione all’art.6 dello Statuto e alle esigenze di continuità e di sviluppo dell’Associazione.
Art.2)
Il termine di presentazione delle auto-candidature e della lista istituzionale scade sette giorni prima della data dell’Assemblea dei Soci. Le auto-candidature e la lista istituzionale devono essere presentate al Segretario dell’Associazione, il quale provvederà a renderle pubbliche.
Devono essere predisposte dal Segretario delle schede elettorali sulle quali siano riportati i nomi dei candidati, divisi tra auto-candidature e lista istituzionale, e una casella da barrare in corrispondenza di ogni nome. Le schede elettorali devono essere numerate, datate e firmate dal Presidente e dal Segretario prima di essere consegnate ai Soci.
Art.3)
I Soci votanti possono indicare solo 24 nomi; nel caso in cui fossero indicati più di 24 nomi, la scheda sarebbe annullata. Risultano eletti i candidati che totalizzano più voti, essendo fissato a 10 il numero minimo di voti necessari perché un candidato sia eletto. Nel caso in cui si fosse in presenza di un numero di candidati, aventi lo stesso posto nella graduatoria dei voti, tale da eccedere rispetto al massimo numero di componenti consentito per il Consiglio Direttivo, si procede ad eliminare con estrazione a sorte, tra questi candidati, il numero dei posti in esubero.
Art.4)
Lo scrutinio dei voti sarà effettuato dal Segretario dell’Associazione e da due scrutatori estratti a sorte tra i soci presenti.