Articolo 5: Requisiti e ammissione dei soci
Possono essere soci tutti i soggetti maggiori di età che intendono aderire all'Associazione, condividendone le finalità e partecipando fattivamente alle iniziative che la stessa organizza. L'ammissione dei soci avviene su proposta del Presidente. L'accettazione delle proposte per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e il rilascio della relativa ricevuta. Dovrà essere tenuto un libro soci, dove annotare le generalità, la data di ammissione, l'eventuale decesso, recesso, esclusione o decadenza. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6: Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
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ad intervenire in modo continuativo alla vita dell'associazione;
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al versamento della quota associativa annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed al versamento della quota rimborso spese utilizzo servizi, quando richiesta e prevista per l'organizzazione di una o diverse iniziative a cui il socio partecipa;
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all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
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ad osservare reciprocamente e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine oltre che mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale all'associazione.
Articolo 7: Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per decesso;
- per recesso, quando il socio presenta per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo;
- per decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa annuale;
- per esclusione, quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
La decadenza in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa, protratta per l'intero anno sociale successivo a quello di ammissione del socio, è automatica. In questo caso, la decadenza è comunicata dal Presidente al socio interessato.
Si precisa che la delibera di ammissione di un socio che non sia perfezionata dal pagamento della quota sociale annuale, come previsto dall'articolo 5 di questo Statuto, ha vigore solo fino al termine dell'anno sociale durante il quale è avvenuta, dopo di che deve essere considerata nulla nella parte riguardante l'ammissione del socio inadempiente.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o d'esclusione, il socio può ricorrere al collegio arbitrale; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Si precisa che, avendo diritto di votare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale, come previsto dall'articolo 10 di questo statuto, e che la delibera di ammissione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale e il rilascio della relativa ricevuta, come previsto dall'articolo 5 di questo statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo convocano all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, solo i soci che risultino in regola alla data della firma della lettera di convocazione.
Articolo 8: L'Assistente Spirituale
L'associazione è tenuta ad avere un Assistente spirituale diocesano.
L'Assistente Spirituale Diocesano, il quale deve condividere le finalità dell'associazione, è l'unico membro di diritto del Consiglio Direttivo e non è eleggibile alla carica di Presidente o Vicepresidente.
L'Assistente Spirituale Diocesano dell'associazione è nominato dall'Ordinario Diocesano scegliendolo da una terna di candidati presentata dal Consiglio Direttivo. L'Assistente Spirituale Diocesano rimane in carica: fino alla scadenza del mandato, che dura tre anni; alla revoca della nomina da parte dell'Ordinario Diocesano; alla presentazione, per iscritto, delle dimissioni da tale funzione.
L'Assistente spirituale diocesano può chiedere ad altri sacerdoti di collaborare con lui nello svolgimento delle sue funzioni.