Articolo 29: Collegio arbitrale Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio, il secondo nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo nominato dai primi due arbitri Il socio che intende ricorrere al Collegio Arbitrale, dopo aver nominato il suo arbitro, con conferma scritta dello stesso, dovrà inviare memoria scritta con lettera raccomandata e avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo che provvederà nei trenta giorni successivi a nominare l'arbitro e ad espletare le procedure successive.
Articolo 30: Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori saranno deliberate dall'Assemblea secondo le norme riportate nel presente statuto. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea o del Vescovo di Novara, a fini benefici oppure ad altre associazioni a carattere non commerciale che operino in identico od analogo settore o aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 31: Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa pieno rinvio alle norme stabilite dall'ordinamento vigente e in particolare dal Codice Civile in tema di associazioni.
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