Articolo 22: Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1° luglio di ogni anno.
Articolo 23: Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci inderogabilmente entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.
Articolo 24: Bilancio preventivo
Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea deve essere affisso nella sede sociale e rimanere esposto durante i trenta giorni successivi alla data della deliberazione.
Articolo 25: Affissione del bilancio
Il bilancio consuntivo e preventivo approvato dall'Assemblea deve essere affisso nella sede sociale e rimanere deposto durante i trenta giorni successivi alla data delle deliberazione.
Articolo 26: Entrate dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
dalle quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ad ogni successiva annualità sociale; la quota associativa è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non rivalutabile;
- dai contributi e dalle liberalità dei soci e di terzi;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti e associazioni in genere;
- da sovvenzioni di terzi, donazioni o lasciti testamentari;
- da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Articolo 27: Versamento della quota associativa
La quota associativa deve essere interamente versata dal socio in qualsiasi momento dell'anno sociale avvenga l'ammissione.
Articolo 28: Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione stessa sia imposta dalla legge.